Art.4 (organi dell'Azienda)
1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 5 (composizione, nomina, durata in carica, revoca, dimissioni,
decadenza).
1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque componenti:
a) due di cui uno con le funzioni di Presidente, nominati dalla
Giunta regionale;
b) uno nominato dall'Amministrazione Provinciale;
c) uno nominato dal Comune capoluogo;
d) uno designato dall'ANCI regionale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto
del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni
a decorrere dalla data dello stesso decreto.
3. Salva l'applicazione delle norme di legge statale o regionale
sul regime di incompatibilità, non possono far parte del
Consiglio di Amministrazione e decadono dalla carica qualora vi
siano nominati:
a) coloro che abbiano liti o vertenze con l'Azienda;
b) i parenti ed affini fino al 3° grado; la relativa incompatibilità
colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea
è considerato come anziano il maggiore in età;
c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi,
riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'Azienda;
d) i Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano
a cinque sedute consecutive decadono dalla carica, con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione che ne dà notizia al Presidente
della Giunta Regionale;
e) in caso di decadenza, rinuncia, dimissioni o morte di singoli
componenti il Consiglio, se ne comunicherà all'ente di nomina
la necessità della sostituzione. Coloro che subentrano restano
in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Art.6 (obblighi dei Consiglieri)
1. I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni
o ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o di parenti
ed affini fino al 4° grado o di Società delle quali siano
Amministratori o soci illimitatamente responsabili.
Art. 7 (competenze del Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione svolge attività di programmazione
e di indirizzo gestionale ed amministrativo.
2. Al Consiglio di Amministrazione compete l'adozione di atti di
amministrazione che non rientrino nelle competenze previste dalla
legge, dal presente statuto, dai regolamenti assunti in attuazione
dello stesso, dai contratti collettivi e dagli accordi aziendali,
del Presidente e del Direttore.
3. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) approvare lo Statuto e le eventuali modifiche, garantendo l'informazione
sui provvedimenti secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990 n. 241, e di cui al successivo punto e);
b) deliberare il bilancio di previsione annuale, redatto in base
all'art. 32, nonché le relative variazioni;
c) deliberare il bilancio consuntivo di esercizio unitamente ad
una relazione che illustri l'attività svolta ed i risultati
conseguiti, redatto secondo l'art. 33;
d) deliberare: sull'assunzione di mutui o di prestiti di qualsiasi
natura o altre operazioni finanziarie, e sull'accettazione di eredità,
legati, lasciti e donazioni;
e) approvare i regolamenti per la disciplina dell'ordinamento e
del funzionamento dell'Azienda ivi compreso il regolamento di amministrazione
e di contabilità ed ogni altro regolamento in attuazione
dello Statuto;
f) approvare i programmi di intervento, i progetti, capitolati
e le modalità di aggiudicazione degli appalti in conformità
alle norme di legge o di regolamento, approvare i collaudi, le perizie
suppletive e di variante che superano lo stanziamento originario,
gli atti che dispongono la risoluzione dei contratti e l'esecuzione
d'ufficio dei lavori, l'accoglimento delle riserve, la relazione
finale di spesa di cui ai programmi di intervento (quadri economici
e consuntivo);
g) deliberare la composizione delle commissioni per la selezione
del personale, l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento
del personale, salvo quanto di competenza del Direttore; l'applicazione
dei contratti collettivi; la disciplina generale dello stato giuridico
e del trattamento economico; la dotazione organica del personale
ed i relativi stipendi ed approvare, nei casi ammessi, gli accordi
sindacali aziendali; deliberare la composizione delle commissioni
giudicatrici di appalti concorso, ove ammessi dalla legge;
h) deliberare la nomina del Direttore, la conferma in carica, fatto
salvo quanto dispone il successivo art. 19, l'eventuale sospensione
dal servizio e l'eventuale sua revoca;
i) approvare i risultati delle selezioni pubbliche e di quelle
effettuate secondo le procedure disciplinate dal contratto collettivo
nazionale di lavoro delle Aziende Municipalizzate di igiene ambientale
e per l'assunzione del personale, disporre le promozioni e i passaggi
di categoria proposti dal Direttore, autorizzare l'assunzione per
chiamata nei casi ammessi dal contratto di lavoro e secondo le modalità
stabilite dallo stesso, disporre, su proposta del Direttore, l'attribuzione
della qualifica di quadro;
l) approvare la struttura organizzativa aziendale a livello dirigenziale;
m) deliberare l'affidamento, in caso di vacanza temporanea o di
assenza prolungata di dirigenti, delle relative funzioni ad altro
dirigente dell'Azienda, come da regolamento organico;
n) approvare i prezzi di vendita degli alloggi, ove non siano stati
fissati per legge, ed ogni altra operazione patrimoniale;
o) deliberare le convenzioni con enti locali, Società o
privati; deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce
e transazioni e autorizzare il Direttore a stare in giudizio, salvo
che si tratti di giudizi relativi alla riscossione di crediti dipendenti
dal normale esercizio dell'Azienda;
p) nominare il Vicepresidente scegliendolo tra i propri componenti;
q) assumere deliberazioni relativamente alla programmazione dell'attività
di ricerca e di documentazione.
r) nominare la Commissione di disciplina secondo quanto previsto
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire speciali
incarichi ad uno o più Consiglieri.
5. La responsabilità del Presidente e dei membri del Consiglio
di Amministrazione nei confronti dell'Azienda e di terzi è
stabilita dalla legge.
Art. 8 (convocazione e ordine del giorno)
1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, fissando
il giorno e l'ora della seduta, o di può sedute qualora i
lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno ogni mese ed
in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un
terzo dei Consiglieri in carica o dal Collegio dei revisori dei
conti.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il
Consiglio di Amministrazione nella loro residenza anagrafica, o
al diverso indirizzo comunicato per iscritto dai Consiglieri.
4. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai Consiglieri
almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
5. L'avviso di convocazione può essere spedito anche via
"telefax".
6. L'avviso di convocazione deve indicare gli oggetti da trattare;
il Consiglio di Amministrazione può tuttavia porre in discussione
ed approvare argomenti non previsti nell'ordine del giorno sempre
che ricorrano motivi di urgenza ed indifferibilità.
7. Il Consiglio si riunisce nella sede legale dell'Azienda o in
altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
8. Con regolamento il Consiglio di Amministrazione può disciplinare
ulteriori modalità per il proprio funzionamento.
Art. 9 (disciplina delle sedute)
1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente
dell'Azienda e in assenza dal Vicepresidente: nel caso di assenza
anche del Vicepresidente, la presidenza della seduta viene assunta
dal consigliere anziano di cui al successivo art. 14.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche:
ad esse partecipano di diritto il Direttore ed i revisori dei conti.
Il Consiglio di Amministrazione può, comunque, ammettere
alle proprie sedute persone non appartenenti al Consiglio stesso,
per chiarimenti o comunicazioni, sugli oggetti posti all'ordine
del giorno.
3) Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la
presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente.
4) E' segretario della seduta il Direttore o il dipendente dell'Azienda
a tale funzione designato del Consiglio di Amministrazione.
Art. 10 (votazioni e validità delle deliberazioni)
1) Le votazioni sono sempre palesi, salvo quando si tratti di questioni
riguardanti persone.
2) Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole
della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità
la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.
3) Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione
devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi
di incompatibilità previsti dall'art. 2373 C.C.. Il divieto
comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.
4) Il comma 3 si applica anche la Direttore e al segretario della
seduta che viene sostituito nella sua funzione di verbalizzazione
da un Consigliere scelto dal Presidente.
5) Il processo verbale della seduta contiene anche il testo delle
deliberazioni approvate, con i voti resi e con i nomi .dei Consiglieri
che hanno espresso voto favorevole, di quelli contrari e di quelli
astenuti.
6) Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto-dovere
di far risultare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
7) Il processo verbale della seduta è sottoscritto da colui
o da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e di segretario.
Art. 11 (indennità di carica e di missione, rimborsi spese)
1) Le indennità di carica e di missione ed i rimborsi spese
del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione sono
disciplinati dalla Legge regionale 9 marzo 1995 n. 10, e dalle sue
eventuali integrazioni o modifiche.
2) Le indennità ed i rimborsi spese di cui al comma precedente
sono a carico dell'Azienda.
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