Art. 12 (nomina, durata in carica, revoca, dimissioni, decadenza)
1) La nomina, la durata in carica, la revoca, le dimissioni, la
decadenza del Presidente sono disciplinate dalla legge regionale.
Art. 13 (competenze)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca
e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento
dell'Azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
di Amministrazione;
2. Spetta in particolare al Presidente:
a) Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e determinare
gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio stesso;
b) sottoscrivere gli atti e la corrispondenza relativamente alle
materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché
i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge
o regolamentari;
c) controllare l'applicazione delle deliberazioni emanate dal Consiglio
di Amministrazione;
d) seguire e sovrintendere l'andamento dell'amministrazione con
riferimento agli obiettivi del Consiglio;
e) adottare, in caso di necessità ed urgenza, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio
da sottoporre a ratifica dello stesso a pena di decadenza nella
prima seduta successiva. Detti provvedimenti sono immediatamente
esecutivi. Il Presidente risponde anche sotto il profilo patrimoniale,
fino alla intervenuta ratifica o nei casi di mancata ratifica dei
provvedimenti assunti;
f) avocare a se' per particolari motivi di necessità e di
urgenza specificatamente motivati atti di competenza del Direttore,
in caso di impedimento di quest'ultimo e qualora non sia possibile
la sua sostituzione nell'ambito dell'Azienda;
g) adottare tutti i provvedimenti di sua competenza secondo le
norme di legge e regolamentari;
h) prendere visione e verificare la regolarità del rendiconto
periodico presentato dal Direttore relativo agli appalti dei lavori
e forniture da lui disposti nell'ambito della sua competenza, nonché
alle spese in economia dallo stesso disposte ai sensi dell'apposito
regolamento;
i) esercitare tutte le altre attribuzioni a lui assegnatate dal
presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
l) trasmettere al Presidente della Giunta Regionale le deliberazioni
adottate nei termini previsti dalla legge.
Art. 14 (Vicepresidente)
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza
od impedimento; mancando anche il Vicepresidente le funzioni del
Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano di
nomina ed in caso di contemporaneità di nomina, dal Consigliere
più anziano di età.
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