Art. 15 (Nomina)
1. La direzione dell'Azienda è affidata al Direttore con
rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. La nomina avviene da parte del Presidente dell'Azienda su conforme
deliberazione del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole
di almeno tre dei componenti del Consiglio stesso.
3. Il Direttore è scelto tra dirigenti pubblici e privati
che abbiano i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a trentacinque anni e. non superiore
a sessanta anni;
b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale
per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.
4. L'incarico decorre dalla data di nomina ed ha termine al compimento
del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
L'incarico del Direttore può essere revocato prima della
scadenza con atto motivato dal Presidente, su conforme delibera
del Consiglio di Amministrazione; per la revoca è necessario
il voto favorevole di tre dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
fatte salve le statuizioni in merito del relativo contratto nazionale.
Art. 16 (competenze)
1. Il Direttore assicura il raggiungimento dei risultati pianificati
sia in termini di servizio che economici: realizza e sviluppa un'organizzazione
idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali,
in piena autonomia organizzativa.
2. Al Direttore sono attribuiti i poteri di rappresentanza anche
verso l'esterno per gli atti di gestione e di amministrazione dell'Azienda.
3. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda,
nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti
che non siano riservati al Consiglio di Amministrazione o al Presidente;
formula e presenta proposte di deliberazioni al Presidente per la
formulazione dell'ordine del giorno e la presentazione delle stesse
al Consiglio.
4. In particolare al Direttore spetta:
a) partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio
di Amministrazione, esprimendo comunque parere obbligatorio di legittimità
sui provvedimenti sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso;
b) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai
fini della elaborazione di programmi, direttive ed altri atti di
competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente;
c) curare l'attuazione delle linee programmatiche e delle direttive
approvate dal Consiglio, informando il Presidente sul proprio operato
e, a tal fine, adottare iniziative la cui gestione è attribuita
alla dirigenza, indicando all'uopo le risorse occorrenti alla realizzazione
di ciascun programma, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.
d) sottoporre al Presidente per la presentazione al Consiglio di
Amministrazione, lo schema di bilancio preventivo e del bilancio
consuntivo di esercizio redatti dal competente ufficio;
e) esercitare i poteri di spesa con le modalità previste
dalle leggi e dai regolamenti, finalizzati al controllo della gestione;
f) determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici,
adottando i provvedimenti idonei al miglioramento dell'efficienza
e della funzionalità e dell'economicità e rispondenza
all'azione tecnico-amministrativa, ai fini gestionali e particolari
dell'Azienda;
g) adottare gli atti di gestione del personale di propria competenza,
attribuendo o revocando gli incarichi inerenti i servizi stessi
ed adottando le misure disciplinari stabilite dalle norme contrattuali;
h) controllare e verificare l'attività dei dirigenti, eventualmente
anche con l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia
degli stessi;
i) proporre al Consiglio di Amministrazione, d'iniziativa propria
o su segnalazione e richiesta di altro dirigente, l'adozione delle
misure disciplinari e di responsabilità nei confronti dei
dipendenti;
l) presiedere le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei pubblici
appalti, stipulare i contratti ed attribuire gli incarichi di ufficiale
rogante a dirigenti o a funzionari dell'Azienda;
m) firmare congiuntamente al responsabile della ragioneria i mandati
di pagamento e le reversali di incasso;
n) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di
competenza del Presidente con facoltà di delega ad altri
dirigenti;
o) proporre al Consiglio in accordo con il Presidente, la nomina
a Vicedirettore di uno dei dirigenti in servizio;
p) compiere tutti gli atti di gestione che non siano riservati
dalla legge e dal presente statuto, al Consiglio di Amministrazione
o al Presidente, intesi a garantire il corretto e funzionale esercizio
dell'attività dell'Ente;
q) provvedere a tutti gli altri compiti attribuitigli da leggi,
dal presente statuto e da regolamenti;
r) promuovere e resistere alle liti con potere di conciliare e
transigere sulla base delle autorizzazioni concesse in merito dal
Consiglio di Amministrazione; in caso di necessità può
farsi rappresentare da un Dirigente o da un funzionario dell'Azienda
previa procura da conferirsi con le modalità previste dalla
legge.
Art. 17 (trattamento economico e normativo)
1. Il trattamento economico e normativo del Direttore è
disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
Dirigenti delle Imprese dei Servizi Pubblici degli enti Locali,
dai contratti integrativi di settore, aziendali e individuali, nonché,
per quanto in essi non stabilito, dalla legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta la delibera di assunzione
del Direttore.
Art. 18 (sostituzione)
1. In caso di incompatibilità o di assenza o di impedimento
del Direttore, di durata non superiore a sessanta giorni, le funzioni
sono svolte dal Vicedirettore o da un dirigente individuato dal
Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza o di impedimento di prevedibile durata superiore
a sessanta giorni, o in attesa della copertura del posto resosi
vacante, il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico temporaneo
non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile, di direttore
al Vicedirettore o in mancanza ad altro dirigente al quale deve
essere corrisposto, per il periodo di supplenza o reggenza, il trattamento
integrativo previsto dal contratto collettivo di lavoro.
Art. 19 (incompatibilità)
1. Il Direttore non può assumere altro rapporto di lavoro
od esercitare commercio, industria o professione.
2. Al Direttore è, comunque, consentita l'iscrizione all'albo
professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale
della categoria di appartenenza, e al ruolo regionale dei collaudatori.
Art. 20 (conferma, licenziamento)
1. Il Direttore è nominato per la durata di cinque anni
ed il suo mandato ha termine al compimento del sesto mese successivo
alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Esso può
essere riconfermato di quinquennio in quinquennio, almeno sei mesi
prima della scadenza.
2. In caso di mancata conferma da parte del Consiglio di Amministrazione
si applicano le norme del C.C.N.L. CISPEL.
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