Art. 21 (composizione, nomina, durata in carica)
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è Organo dell'Azienda
in base alla L.R. 10 del 9.3.1995.
2. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza
sulla gestione economico-finanziaria è affidata ad un Collegio
di revisori dei conti composto da tre membri nominati dalla Giunta
regionale, esperti in materia di amministrazione e contabilità,
iscritti nel registro dei revisori. Il Presidente è nominato
dalla Giunta regionale, con il medesimo provvedimento di nomina
del collegio.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati
due revisori supplenti.
4. Al Collegio dei revisori si applica la disciplina prevista dagli
articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibile.
5. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni
a decorrere dalla data del provvedimento di nomina.
6q. Al Presidente ed ai componenti il Collegio dei revisori compete
il compenso annuo nonché il rimborso spese di viaggio, stabiliti
dalla Legge Regionale 9 marzo 1995 n. 10.
Art. 22 (poteri e compiti).
1. Il Collegio dei revisori deve accertare la regolare tenuta dei
libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie
e degli adempimenti contributivi, nonchè assolvere gli ulteriori
adempimenti previsti dall'art. 2403 C.C. e seguenti.
2. Ai revisori viene assicurato l'accesso ai documenti dell'Azienda
contenenti atti che siano di interesse per l'espletamento delle
loro funzioni.
3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,
agli accertamenti di competenza.
4. I revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di
Amministrazione, con diritto di parola e senza diritto di voto.
5. Ogni anno il Collegio dei Revisori accompagna il bilancio consuntivo
con la relazione contabile .amministrativa, che deve attestare la
corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili,
nonché la conformità delle valutazioni di bilancio
ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei
ratei e dei riscontri ai criteri di valutazione di cui agli articoli
2423 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo, qualora riscontri gravi
irregolarità della gestione dell'azienda, di riferirne immediatamente
al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire
allo stesso, su richiesta, ogni informazione e notizia che abbia
facoltà di ottenere a norma di legge o di statuto.
Art. 23 (Comitato Tecnico)
1. Il Comitato Tecnico è costituito con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e resta in carica per
la durata dello stesso.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Direttore dell'Azienda con funzioni di Presidente;
b) il Capo dell'Ufficio tecnico dell'Azienda;
c) il Dirigente generale dell'Ufficio regionale del Genio Civile
o suo delegato;
d) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia
residenziale nominati dalla Giunta Regionale.
3. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario
dell'Azienda.
4. Alle sedute del Comitato Tecnico partecipa, con voto consultivo,
il rappresentante legale od il delegato dell'operatore pubblico
o privato interessato all'argomento in discussione;
5. Il Comitato Tecnico esprime pareri su richiesta del Consiglio
di Amministrazione o degli enti interessati ed è convocato
dal Direttore dell'Azienda.
6. Al Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive già
attribuite alle Commissioni Tecniche istituite a sensi dell'art.
63 della L. 22.10.1971 n. 865 e successive modifiche od integrazioni.
7. Il Comitato esprime inoltre parere obbligatorio su:
a) atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni;
b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia
sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento. regionale,
esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici,
nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali
di costo deliberati dalla Giunta Regionale.
c) richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di
costo ammissibili;
d) atti gestionali per la realizzazione delle opere.
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