Art. 30 (gestione Aziendale - criteri)
1. La gestione Aziendale deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia
e trasparenza, sotto il vincolo dell'economicità.
2. Le relative misurazioni vengono effettuate sulla base di quanto
indicato dal regolamento di contabilità.
Art. 31 (canoni di locazione e tariffe)
1. I canoni di fitto e le tariffe applicate per i servizi resi
ad enti pubblici o a terzi, forniti dall'Azienda debbono, di norma,
assicurare la copertura integrale di tutti i costi dei singoli servizi
erogati, comprese le spese generali e secondo i corretti principi
contabili.
Art. 32 (bilancio preventivo annuale e triennale)
1.L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare;
2. I bilanci di previsione redatti in termini economici, vengono
approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 0ttobre di
ciascun anno.
3. Il bilancio di previsione deve considerare tra i ricavi i contributi
o di finanziamenti in conto capitale dovuti all'Azienda secondo
la legge od i provvedimenti disposti dallo Stato o dalla Regione;
4. Il regolamento di contabilità indica gli allegati che
fanno parte integrante del bilancio di previsione.
Art. 33 (bilancio consuntivo)
1. Entro il 30 Giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione
approva il bilancio consuntivo, formulato secondo le prescrizioni
di legge (art. 2423 e segg. C.C.).
Il Collegio dei Revisori dei conti predispone la propria relazione
al Consiglio sui risultati dell'esercizio, sulla tenuta della contabilità
e formula osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla
sua approvazione.
2. Il bilancio consuntivo in allegato deve fornire dettagliati
elementi informativi sui costi delle attività espletate e
sui corrispettivi dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati,
specificando in particolare:
a) la quota dei costi generali non ripartibili;
b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia
delle attività espletate e dei servizi prestati;
c) la differenza, per i servizi espletati dietro corrispettivo,
tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate.
3. Una volta approvato, il bilancio consuntivo deve essere trasmesso
alla Regione, corredato dalla dimostrazione analitica dei profitti
e delle perdite, nonché dalla relazione del Presidente, di
quella del Collegio dei revisori dei conti e dell'estratto del processo
verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione nella quale
il conto è stato discusso.
Art. 34 {bilancio consuntivo - risultati di esercizio)
1. L'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:
a) al ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti;
b) alla costituzione del fondo di riserva ordinario;
c) alla costituzione del fondo di riserva straordinario;
d) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti
nell'entità prevista dal piano-programma.
2. Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede
assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali
fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il 5% del patrimonio
dell'Azienda.
3. Nell'ipotesi di perdita di esercizio si provvede alla sua copertura
con il fondo di riserva o con i fondi accantonati all'uopo e, in
caso di insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi
successivi.
Art. 35 (vigilanza, controllo sugli atti e sugli organi)
1. La Giunta regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla
legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53 esercita la vigilanza ed
il controllo sugli organi e sui sottoelencati atti dell'Azienda:
a. statuto ed eventuali modifiche;
b. bilancio di previsione e bilancio consuntivo di esercizio;
c. regolamenti di amministrazione e contabilità, regolamento
e tabella numerica del personale.
Le altre deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione
sono trasmesse, entro 10 giorni dalla loro approvazione, dal Presidente
al Presidente della Giunta regionale.
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