Il "whistleblower" (il segnalante) è il dipendente pubblico (con rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico) o il portatore di un interesse qualificato (c.d. stakeholder) che segnala un'attività di corruzione, concussione, peculato, turbativa d 'asta ed, in genere, qualsiasi illecito commesso contro la Pubblica Amministrazione. In tutti questi casi, il segnalante svolge un ruolo di interesse pubblico che, come tale, merita una specifica tutela, sempre che non si rientri nei casi di calunnia o diffamazione o di palese infondatezza nella segnalazione.
Il "whistleblowing" è un fenomeno recente che consiste sia nell'individuazione di sistemi per incentivare le segnalazioni, purché contenute nei limiti di quanto sopra detto, sia nell'individuare dei sistemi di tutela del segnalante che potrebbe rischiare degli atti di ritorsione
L'art. 54-bis co. 1 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che " ... il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".
Inoltre, a norma dell'art. 54-bis, co. 4, del D.lgs. n. 165/2001: "La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.".
Pertanto, a tutela del segnalante, è opportuno elaborare specifiche istruzioni che consentano di prevenire e di risolvere situazioni che possano avere delle analogie anche all'interno dell'Azienda di riferimento. Va tenuto presento che lo scopo della segnalazione è soprattutto quello di agire con tempestività e preventivamente; per questa ragione sono ammesse le segnalazioni riservate nelle quali l'identità del segnalante è conosciuta soltanto da chi riceve la segnalazione.
Le segnalazioni riservate sono da preferire alle anonime che, se incomplete e poco dettagliate, non sono facilmente verificabili per cui è difficile dare seguito all'istruttoria procedimentale; le procedure di "whistleblowing" funzionano solo se chi riceve la segnalazione può verificarla. Atteso quanto sopra, s'invita il segnalante a non restare anonimo ed a dare le proprie generalità (che resteranno riservate e sottratte all'accesso) anche per i seguenti tre motivi:
Ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'art. 51 della L. n. 190/2012), le denunce all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o al proprio superiore gerarchico devono riguardare "condotte illecite di cui il dipendente pubblico sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro" (in questa casistica non rientrano le lamentele e le insoddisfazioni di carattere personale o quant'altro che sono disciplinate da altre procedure).
Le condotte illecite sono immediatamente ravvisabili nelle fattispecie dei reati contro la pubblica amministrazione di cui agli art. 314 e seguenti del codice penale.
Pertanto, in base alla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A., il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuato nella persona del Dirigente Amministrativo, Dott. Rusciadelli Simonetta, prenderà in considerazione le segnalazioni che riguardino comportamenti corruttivi e/o illiceità che verranno segnalati e che possano recare danno all'interesse pubblico. La definizione di corruzione data da Transparency lnternational è di "abuso della fiducia pubblica e del potere per l 'ottenimento di vantaggi privati" (...) la corruzione avvelena la società, distrugge la fiducia, erode la possibilità di sviluppo, accresce la povertà, distrae le risorse disponibili ed è causa di ineguaglianze". Ai fini conoscitivi, fin dal 1995, la Transparency lnternational ha sviluppato l'Indice di corruzione (Corruption Perceptions Index - CPI) ovvero una lista comparativa della corruzione in tutto il mondo che viene aggiornata e pubblicata ogni anno.
Atteso quanto sopra, le segnalazioni dovranno essere inoltrate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) per il monitoraggio e l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, individuato nella persona del Dott. Rusciadelli Simonetta.
Le caratteristiche essenziali dell'RPC sono la sua indipendenza funzionale e la sua terzietà rispetto alle segnalazioni ed ai soggetti coinvolti.
Al riguardo, si rileva che anche il Codice Etico e di Comportamento dei Dipendenti, adottato dall’ATER, richiama i Dirigenti/Responsabili ed il personale dipendente ai doveri di segnalazione degli illeciti di cui si è venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. La segnalazione è uno strumento preventivo che, se verificata (tramite "accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione" ex art. 54-bis D.lgs. n. 165/01), consentirà all'Amministrazione di adottare tempestivamente i provvedimenti di legge ovvero di verificare la violazione dei doveri del dipendente e di avviare il relativo procedimento disciplinare.
Le segnalazioni sono rivolte all’ATER di Padova e riguardano:
L’ATER ha predisposto - nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sottosezione “Altri contenuti – Raccolta segnalazione di illeciti” - un sistema informatico di inoltro delle stesse, con le seguenti caratteristiche:
Le segnalazioni sono rivolte direttamente all’A.N.A.C. e riguardano segnalazione di condotta illecita proveniente da dipendenti di altre pubbliche amministrazioni (dipendenti diversi dai dipendenti dell’A.N.A.C. e quindi anche dipendenti ATER).
L’ATER ha predisposto un link al sito dell’ANAC alla sezione “Segnalazioni di illecito – whistleblower” (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/AltriContCorruzione/SegnIllecitoWhistleblower) dove il dipendente ATER potrà trovare: lo schema della procedura proposta per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'amministrazione; lo schema della procedura che sarà adottata dall'ANAC per la gestione automatizzata delle segnalazioni di condotte illecite provenienti dalle altre Amministrazioni; il modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. Tale link si trova nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sottosezione “Altri contenuti – Raccolta segnalazione di illeciti”.
Tor (The Onion Router) è un sistema di comunicazione anonima per Internet basato sulla seconda generazione del protocollo di onion routing. Tor protegge gli utenti dall'analisi del traffico attraverso una rete di onion router (detti anche relay), gestiti da volontari, che permettono il traffico anonimo in uscita e la realizzazione di servizi anonimi nascosti.
Lo scopo di Tor è quello di rendere difficile l'analisi del traffico e proteggere così la privacy, la riservatezza delle comunicazioni, l'acces sibilità dei servizi.
Il funzionamento della rete Tor è concettualmente semplice: i dati che appartengono ad una qualsiasi comunicazione non transitano direttamente dal client al server, ma passano attraverso i server Tor che agiscono da router costruendo un circuito virtuale crittografato a strati. (fonte WIKIPEDIA)
Tor Browser è un software portabile che permette di navigare sul web in perfetto anonimato nascondendo anche il proprio indirizzo IP reale (ossia quello assegnato dal provider Internet prescelto).
Tor Browser è basato su una versione "ad hoc" del browser Mozilla Firefox preconfigurata in maniera tale da non rilasciare informazioni personali in Rete, durante la navigazione sul web.
Disponibile nelle versioni per Windows, Mac OS X e Linux, Tor Browser consente di accedere alla rete Tor con un paio di clic.
Per iniziare ad usare Tor Browser, infatti, basta scaricarne l'ultima versione dal sito ufficiale quindi cliccare due volte sul collegamento Start Tor Browser.
Per collegarsi al sito del Whistleblowing basta digitare il seguente URL https://89.0.0.14/whistle e procedere alla segnalazione.
Il "whistleblowing" è uno strumento legale atto a segnalare tempestivamente ad una serie di soggetti (Autorità Giudiziaria, Corte dei conti, Autorità Nazionale Anticorruzione, Responsabile Prevenzione corruzione all'interno della propria Azienda, Organismo di vigilanza): pericoli sul luogo di lavoro, frodi all'interno, ai danni o ad opera dell'organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora.